Art. 8.

      1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile, per ogni collegio, il nome del candidato di ogni lista, il contrassegno della lista stessa e, nel caso di collegamento, il contrassegno della coalizione.
      2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti in linea verticale, accanto al nome del rispettivo candidato per il collegio. Di seguito, con una linea

 

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orizzontale di collegamento, è riprodotto il contrassegno di coalizione. L'ordine degli elenchi di coalizione e degli elenchi non collegati e l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri quattro».

      2. La tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.